|
Addizionale comunale Irpef |
|
|
|
|
E' un' imposta dovuta dalle persone fisiche. Per i lavoratori dipendenti ed i soggetti a loro assimilati sono i sostituti d'imposta ad effettuare il prelievo; gli altri contribuenti devono, in occasione della dichiarazione dei redditi, calcolare e versare le addizionali.
Con Delibera di Consiglio comunale n. 35 del 30/06/2011 è stato approvato il “Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche” ed è stato stabilito che:
a decorrere dal periodo d'imposta 2011, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura seguente:
- 0,05 (zerovirgolazerocinque) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, non superiore a 10.000,00 euro;
- 0,15 (zerovirgolaquindici) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, compreso tra 10.001,00 euro e 20.000,00 euro;
- 0,2 (zerovirgoladue) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, superiore a 20.000,00 euro;
L’aliquota si applica sul reddito imponibile complessivo e non per scaglioni di reddito. Cosi, ad esempio:
1. un contribuente che ha un reddito imponibile ai fini dell’addizionale di euro 8.000,00, dovrà corrispondere un importo per addizionale pari a 4 euro (8.000 x 0,05%);
2. un contribuente che ha un reddito imponibile ai fini dell’addizionale di euro 15.000,00, dovrà corrispondere un importo per addizionale pari a 22,50 euro (15.000 x 0,15%);
3. un contribuente che ha un reddito imponibile ai fini dell’addizionale di euro 50.000,00, dovrà corrispondere un importo per addizionale pari a 100 euro (50.000 x 0,2%);
|
|
Addizionale comunale Irpef 2012 |
|
|
|
|
E' un' imposta dovuta dalle persone fisiche. Per i lavoratori dipendenti ed i soggetti a loro assimilati sono i sostituti d'imposta ad effettuare il prelievo; gli altri contribuenti devono, in occasione della dichiarazione dei redditi, calcolare e versare le addizionali.
A decorrere dal periodo d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura seguente:
Fascia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile fino a euro 10.000,00: L’addizionale comunale all’irpef non è dovuta se il reddito complessivo ai fini Irpef è inferiore o uguale ad euro 10.000,00. Qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione l’addizionale è dovuta sull’intero reddito imponibile, secondo le seguenti aliquote
- 0,55 (zerovirgolacinquantacinque) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, compreso fra 0,00 euro e 15.000 euro;
- 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, compreso tra 15.001,00 euro e 28.000,00 euro;
- 0,7 (zerovirgolasette) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, compreso tra 28.001,00 euro e 55.000,00 euro;
- 0,79 (zerovirgolasettantanove) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, compreso tra 55.001,00 euro e 75.000,00 euro;
- 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali, per i contribuenti con reddito imponibile oltre 75.000;
L’aliquota si applica sul reddito imponibile secondo un sistema progressivo per scaglioni di reddito.Cosi, ad esempio:
1. un contribuente che ha un reddito imponibile ai fini dell’addizionale di euro 10.001,00, dovrà corrispondere un importo per addizionale pari a 10.001,00 x 0,55%;
2. un contribuente che ha un reddito imponibile ai fini dell’addizionale di euro 25.000,00, dovrà corrispondere un importo per addizionale pari a (15.000 x 0,55%)+(10.000,00 x 0,6%);
3. un contribuente che ha un reddito imponibile ai fini dell’addizionale di euro 50.000,00, dovrà corrispondere un importo per addizionale pari a (15.000 x 0,55%)+(13.000,00 x 0,6%)+(22.000,00 x 0,7%);
|
|
|
Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti |
|
|
|
|
Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2009, che prevede l'obbligo di pubblicare le misure organizzative adottate per garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, si pubblica in allegato le misure adottate con Delibera di Giunta comunale n. 247 del 30/12/2009
Misure organizzative tempestività pagamenti
|
|

Si informa che dal 01/01/2009 al 31/12/2011 il servizio di Tesoreria del Comune di San Felice sul Panaro è svolto dalla BANCA POPOLARE DI VERONA - S.GEMINIANO S. PROSPERO SPA - FIL. SAN FELICE S/P – Via Mazzini 33 – 41038 San Felice sul Panaro (MO) e gli estremi del nuovo conto di Tesoreria sono:
IBAN IT04 Z 05188 66980 000000012516
|
|